Socio Fondatore e Amm.re Unico della Soc. B.M. Serv. Imm.ri srl

Geom. Stefano Bettucci
Lo Studio di Poggio a Caiano ( Prato )

DIREZIONE – La parte direttiva ed amministrativa della Società è affidata all’Amm.re unico che cura anche tutti gli aspetti decisionali.
GESTIONI IMMOBILIARI – La parte direttiva delle Gestioni Immobiliari:
-Banche ed attività Liquide delle gestioni;
-Assicurazioni e Gestione Sinistri;
-lavori di Manutenzione Ord. e Straord.;
-Rapprti e Contenziosi Legali;
-Agenzia delle Entrate
STUDIO PERITALE GEOM BETTUCCI –

CONTABILITA’ – La parte Contabile, Economica ( versamento quote ) ed Amministrativa ( consegna e rilascio documenti e certificazioni ) relativa alle sole Gestioni Condominiali è affidata alla Dir. Romina Murgia –
Contatti +39 346 99 25 226
Orari di Apertura al Pubblico – 055 8798816
Lunedì 09:00-12:00 / 15:00-18:00
Martedì 09:00-12:00 / 15:00-18:00
Mercoledì 09:00-12:00 / 15:00-18:00
Giovedi 09:00-12:00 / 15:00-18:00
Venerdì 09:00-12:00 / 15:00-18:00

Le Origini
L’idea nasce in Pizzeria tra tre amici, un Dottorando in Legge, un giovane Ragioniere ed un altrettanto Geometra tutti ancora in cerca di scegliere la propria strada. Era il Dicenbre del 1989. Dopo un inizio condiviso, già nel 1991 il Geom. Bettucci apre una ditta individuale per la gestione dei Condomini e più avnti nel 1998 raggiunto un considerevole numro di Condomini Amm.ti, la ditta individuale viene cessata e dalle sue ceneri nasce la B.M. Servizi Immobiliari srl. Nel 2012 viene estero l’oggetto sociale anche all’intermediazione immobiliare per acquisizione da parte dell’Amm.re della qualifica di intermediario Immobiliare, che si aggiunge alla qualifica di intermediario Modiliare ( già iscritto CONSOB – Albo dei Promotori Finanziari ) con la possibilità di intermediare mutui per l’acquisto di immobili. Nel 2017 cambia la compagine Sociele ed il Geom. Bettucci Stefano acquisisce il 100% delle quote trasformando la Società in una Società a Responsabilità Limitata a Socio Unico.
Incontra il nostro team
Il nostro ampio gruppo di professionisti si rivolge a team eterogeneo, che va da architetti di grande esperienza a rinomati ingegneri.

Geom. Stefano Bettuccii
Tel. Uff 055 8798816 – 3357616604
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Romina Murgia
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Arch. Anna Martellotta
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Specialisti del settore al servizio degli immobili Amministrati – Competenza – Affidabilità – Reperibilità



FAQ
Vorrei proporre il cambio Amministratore nel mio Condominio, come posso fare ?
Alla scadenza di ogni anno amministrativo in occasione dell’Assemblea Ordinaria, deve essere indicato all’Ordine del Giorno ” Revoca / Riconferma / Nomina Amm.re ” e posto a votazione. In tale occasione senza bisogno di alcun preavviso si può proporre all’Assemblea l’avvicendamento dell’Amm.re. Tuttavia il disposto dell’Art. 1129 del CC prevede che l’Amm.re può essere revocato in ogni tempo dall’Assemblea Straordinaria dei Condomini legalmente costituita, ovvero convocata a norma dell’Art. 66 Disp. Att. del CC , il quale sancisce che la richiesta di Convocazione Assemblea, da far pervenire all’Amm.re in carica, a mezzo raccomandata A/R o posta certificata, deve essere richiesta da almeno n. 2 ( due ) Condomini o più, che rappresentino almeno 1/6 del valore dell’edificio. Qualora l’Amm.re in carica non provveda entro 10 ( dieci ) giorni dalla ricezione della comunicazione, ad una convocazione Straordinaria dell’Assemblea, i richiedenti possono provvedere autonomamente , indicendo un’Assemblea Straordinaria per la revoca dell’Amm.re .
Quanti Condomini sono necessari per la costituzione di un Condominio e quando è obbligatorio ?
Quando i Condomini sono più di 8 ( otto ), se l’Assemblea non provvede, la nomina di un Amministratore è fatta dall’Autorità Giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini o da parte dell’Amm.re dimissionario ( Art. 1129 del CC ) – Tale disposto si applica anche ad altri Beni Immobili diversi da Fabbricati Civili.
Quali e quanti sono i documenti obbligatori che compongono un Bilancio Cons.vo Condominiale ?
Il Bilancio Consuntivo Condominiale o rendiconto condominiale è sancito dall’Art. n. 1130 bis del CC contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Pertanto sinteticamente si compone :
- Relazione di Bilancio – Dove vengono evidenziate le particolarità della gestione ed ogni particolarità sui lavori ord. e straord., servizi ed acquisto di beni;
- Bilancio Consuntivo delle Spese – Elenco di tutte le spese raggruppate per Tabella Millesimale e Spese Personali;
- Elenco dei Versamenti e delle Attività – Elenco analitico dei versamenti e fonte analitica delle attività od entrate;
- Giornale Mastro – Cronologico delle Entrate e delle Uscite ed indicazione dello sbilancio finale;
- Situazione Patrimoniale – Attività e Passività del Condominio, dove vengono evidenziati i Crediti ( verso Condomini ) – Debiti ( verso Fornitori ) – Banche;
- Situazione Economica – Attività liquide di Banca – Cassa – Crediti Esigibili;
- Quadro di Riparto – Indicazione analitica di ogni Condomino in relazione alla specifica imputazione di spesa – Versamenti riferiti – Saldo di Fine Anno.
Questi SETTE documenti OBBLIGATORI compongono il Bilancio Consuntivo Condominiale e devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria Annuale.
Cos’è e quando si può nominare un ” Consiglio di Condominio ?
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha istituito un nuovo organo condominiale, privo di poteri. Il comitato ha solo funzioni di consiglio e controllo dell’amministratore e funge più che altro da intermediario tra questi e gli altri condomini. Infatti l’Assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un Consiglio di Condominio(3) composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno 12 ( dodici ) unità immobiliari.
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